Cerchiamo di rispondere a tutte le domande.
Gli incentivi del conto energia per gli anni 2012-2016:
il conto energia attuale è disciplinato dal d.m. del 5 maggio 2011. Il Gse, Gestore dei servizi energetici, remunera ogni kw prodotto con sistema fotovoltaico con un prezzo maggiorato rispetto a quello di mercato, secondo questa tabella:
il conto energia attuale è disciplinato dal d.m. del 5 maggio 2011. Il Gse, Gestore dei servizi energetici, remunera ogni kw prodotto con sistema fotovoltaico con un prezzo maggiorato rispetto a quello di mercato, secondo questa tabella:
con impianto che entra in funzione entro il primo semestre 2012 (potenza compresa tra 1 e 3 kwp)
-impianto su edificio:0,274 euro per kw
-altri impianti fotovoltaici:0,24 euro per kw
con impianto che entra in funzione nel periodo compreso tra 1 luglio e 31 dicembre 2012 (potenza compresa tra 1 e 3 kwp)
-impianto su edificio:0,252 euro per kw
-altri impianti fotovoltaici:0,221 euro per kw
A partire dal secondo semestre 2013 fino a l 2016 compreso le tariffe si abbassano semestralmente.
Premi agli incentivi:
La componente incentivante della tariffa è incrementata :
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno .
della Unione europea.
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